Art. 17.

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante elenchi regionali e liste concorrenti nei collegi uninominali regionali»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere in un'unica scheda secondo quanto previsto dall'articolo 14. Il voto comunque espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì attribuito al rispettivo elenco regionale».